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L’IMPRENDITORE
L’imprenditore è il soggetto che organizza i fattori della produzione al fine di realizzare un prodotto che sia un bene o un servizio, da destinare al mercato.
L’art 2082 c.c., definisce l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.
Il codice civile distingue 3 figure di imprenditore
IL PICCOLO IMPRENDITORE
L’IMPRENDITORE AGRICOLO
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
IL PICCOLO IMPRENDITORE: è colui che esercita un’attività economica con la prevalenza del proprio lavoro e un basso investimento di capitali.
L’IMPRENDITORE AGRICOLO: secondo l’art.2135 c.c. è colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse (esempio di impresa agricola, è l’agriturismo)
L’IMPRENDITORE COMMERCIALE: a norma dell’art. 2195 c.c. un imprenditore commerciale è colui che esercita professionalmente una o più delle seguenti attività:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
- un’attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria
- un’attività bancaria o assicurativa
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
L’ IMPRENDITORE COMMERCIALE ha l’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, nella sezione ordinaria, ha l’obbligo di tenere le scritture contabili ed è soggetto a procedure concorsuali.
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